L’attribuzione delle ore di sostegno agli alunni con disabilità devono tenere conto delle risorse a disposizione del Comune. Lo afferma la terza sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 7089/2024 . Il caso e le regole Il caso riguarda l’attribuzione a un alunno con disabilità delle ore settimanali di sostegno previste nel Piano educativo individualizzato (Pei), che il Comune ha deciso di ridurre per problemi di bilancio. I genitori hanno presentato ricorso al Tar, che lo ha respinto ritenendo che le previsioni del Pei non sono vincolanti per gli enti locali, i quali provvedono su richiesta dei dirigenti scolastici ma nei limiti delle risorse disponibili. Hanno quindi impugnato la sentenza laddove nega la preminenza del diritto alle ore di sostegno rispetto alle esigenze di contenimento della spesa pubblica e afferma che il Pei non sarebbe vincolante per gli enti locali. I riferimenti normativi sono nel Dlgs 66/2017, il cui articolo 3, comma 5, affida agli enti locali l’onere di assicurare gli interventi necessari per garantire l’assistenza agli alunni disabili, inclusa l’assegnazione del personale. Il Pei è elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione (Glo), composto dai docenti, genitori, figure professionali che interagiscono con la classe e con l’alunno, con il supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare. Una volta predisposto il Pei si attiva la fase di individuazione e assegnazione delle misure di sostegno. Il Pei Nel respingere l’appello, il Consiglio di Stato considera che il Pei compendia le determinazioni conclusive del Glo, che individua il numero di ore di sostegno e le risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione. Si tratta però di proposte, non già di assegnazioni definitive, e questo esclude il carattere vincolante del Pei per il Comune, il quale mantiene un “irriducibile margine di apprezzamento discrezionale da esercitarsi con prudente equilibrio a mente del rango fondamentale dei diritti sottesi alle misure di inclusione scolastica”, le cui modalità sono legate da un lato alle risorse disponibili, dall’altro alle modalità attuative e agli standard definiti in sede di Conferenza unificata. Del resto, si legge nella sentenza, anche la Convenzione Onu sulle persone con disabilità non prevede un diritto incondizionato all’inclusione scolastica ma conia la nozione di «accomodamento ragionevole», in virtù del quale gli Stati devono garantire «il prudente contemperamento dell’indefettibile diritto fondamentale del disabile alle necessarie misure di inclusione scolastica con i vincoli di finanza pubblica», non potendo mai esigersi dall’autorità pubblica che l’apprestamento di misure solidaristiche comportino oneri sproporzionati o eccessivi tali da metterne a rischio la copertura finanziaria. La valutazione Nemmeno condivide la terza sezione la tesi secondo cui il Pei sarebbe vincolante per il comune in quanto comparteciperebbe al procedimento di formazione attraverso l’unità di valutazione multidisciplinare, della quale fa parte un assistente sociale in sua rappresentanza. L’unità, peraltro partecipata solo eventualmente da un assistente sociale, è infatti responsabile della stesura del profilo di funzionamento, documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Pei, e quindi garantisce un mero supporto al Glo, unico responsabile dell’adozione finale, talché non è consentito affermare che il piano sia frutto di un lavoro compartecipato anche dall’ineludibile intervento del rappresentante comunale.