La Cassazione Penale, Sez.IV, 13 dicembre 2024 n.45828, la Corte ha riassunto i propri orientamenti sulle responsabilità legate al DVR, ricordando che “è compito del datore di lavoro la redazione e l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi previsti dall'articolo 28 del D.Lgs.n.81/2008, all'interno del quale deve indicare in modo specifico i fattori di pericolo presenti all'interno dell'azienda in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro, le misure precauzionali e i dispositivi adottati per tutelare la salute e la sicurezza, e che il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione del documento non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di verificarne l'adeguatezza e l'efficacia e di informare i lavoratori dei rischi connessi alle lavorazioni in esecuzione e di fornire loro formazione adeguata e sufficiente. […] La valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito della struttura aziendale, finalizzata alla individuazione degli strumenti cautelari atti a governarli e la redazione del relativo documento è compito di esclusiva pertinenza del datore di lavoro, non delegabile ai sensi dell'art.17, comma 2, D.Lgs.9 aprile 2008 n.81. Lo stesso D.Lgs.81/2008 all'art.29, prevede che alla redazione del documento di valutazione dei rischi collaborino alcune figure dotate di specifiche competenze tecnico scientifiche, ovvero il Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione (e il medico competente) che sono tenuti a conferire al datore di lavoro le informazioni e le indicazioni appropriate, quanto all'analisi e alla gestione del rischio. Il garante, da parte sua, è tenuto a fornire a tali collaboratori informazioni inerenti alla gestione dell'impresa, per ciò che attiene alla natura del rischio, alla organizzazione del lavoro, alle misure di prevenzione e protezione ai sensi dell'art.18 comma 2. […] La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la mera designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non costituisce una delega di funzioni e non è, dunque, sufficiente a sollevare il datore di lavoro e i dirigenti dalle rispettive responsabilità […]. Con riferimento agli infortuni che siano da ricollegare alla mancata valutazione del rischio ovvero alla mancata adozione delle misure previste nel documento, la responsabilità deve, dunque, essere configurata in capo al datore di lavoro. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere ritenuto responsabile, in concorso con il datore di lavoro, del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione faccia seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle iniziative idonee a neutralizzare tale situazione.”